Art. 10 — Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanita' digitale
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: «Art. 12-bis (Intelligenza artificiale nel settore sanitario). -
1. Al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzate nel settore sanitario, con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con l'Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto alle finalita' di cui all'articolo 12, comma 2. Con i decreti di cui al primo periodo sono individuati i soggetti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, accedono alle soluzioni di intelligenza artificiale secondo le modalita' ivi definite.
2. Per il supporto alle finalita' di cura, e in particolare per l'assistenza territoriale, e' istituita una piattaforma di intelligenza artificiale. La progettazione, la realizzazione, la messa in servizio e la titolarita' della piattaforma di cui al primo periodo sono attribuite all'AGENAS in qualita' di Agenzia nazionale per la sanita' digitale. La piattaforma di cui al primo periodo eroga servizi di supporto:
a) ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita con suggerimenti non vincolanti;
b) ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti;
c) agli utenti per l'accesso ai servizi sanitari delle Case della comunita'.
3. Previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'AGENAS, con proprio provvedimento, esplicita i servizi di
supporto di cui al comma 2.
4. La piattaforma di cui al comma 2 e' alimentata con i dati strettamente necessari per l'erogazione dei servizi di cui al medesimo comma 2, trasmessi dai relativi titolari del trattamento. L'AGENAS e' titolare del trattamento dei dati raccolti e generati all'interno della piattaforma.
5. Previo parere del Ministero della salute, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'AGENAS, con proprio provvedimento, valutato l'impatto del trattamento, specifica i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite all'interno della piattaforma, nonche' le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'AGENAS provvede alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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