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Normativa · legge · 23 set 2025

Legge 23 settembre 2025, n. 132 — Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

In vigore dal 10 ottobre 2025 (GU Serie generale n. 223 del 25 settembre 2025). · Fonte: Normattiva — Legge 23 settembre 2025, n. 132 (Normattiva / Gazzetta Ufficiale), letto il 27 ott 2026. Testo normativo: non protetto da diritto d'autore (art. 5 l. 633/1941).

Capo I — Principi e finalita'

Art. 6 — Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale

1. Le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, svolte per scopi di sicurezza nazionale con le finalita' e le modalita' di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della medesima legge, quelle di cybersicurezza e di resilienza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, svolte dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, quelle svolte per scopi di difesa nazionale dalle Forze armate nonche' quelle svolte dalle Forze di polizia dirette a prevenire e contrastare, ai fini della sicurezza nazionale, i reati di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e b-ter), della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono escluse dall'ambito applicativo della presente legge. Le medesime attivita' sono comunque effettuate nel rispetto dei diritti fondamentali e delle liberta' previste dalla Costituzione e di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della presente legge.

2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avviene nel rispetto delle condizioni e delle finalita' di cui all'articolo 3, comma 2. Ai trattamenti di dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007 si applica quanto previsto dall'articolo 58, commi 1 e 3, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai trattamenti di dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale effettuati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 82 del 2021.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge

n. 124 del 2007, sono definite le modalita' di applicazione dei principi e delle disposizioni di cui al presente articolo alle attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge effettuate dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge

n. 124 del 2007, nonche' alle medesime attivita' attinenti a sistemi di intelligenza artificiale, funzionali all'attivita' degli organismi stessi e alle medesime attivita' svolte da altri soggetti pubblici e

da soggetti privati esclusivamente per scopi di sicurezza nazionale. Analogamente, per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si procede con regolamento adottato secondo le modalita' di cui all'articolo 11, comma 4, del citato decreto-legge n. 82 del 2021.

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⚠️ Attenzione — questi contenuti sono informazione redazionale generata automaticamente dai testi ufficiali citati, non un parere legale: per decisioni operative verifica i testi (sono qui, integrali) e consulta un professionista. Testi aggiornati al 27 ott 2026.

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