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Normativa · regolamento · 13 giu 2024

Regolamento (UE) 2024/1689 — regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (AI Act)

In vigore dal 1° agosto 2024. L'articolo 50 (trasparenza) si applica dal 2 agosto 2026; per i sistemi già sul mercato la marcatura dell'art. 50, par. 2 è richiesta dal 2 dicembre 2026. · Fonte: EUR-Lex — Regolamento (UE) 2024/1689 (testo in italiano) (Ufficio delle pubblicazioni dell'UE), letto il 27 ott 2026. © Unione europea, 1998-2026. Riutilizzo autorizzato con citazione della fonte (decisione 2011/833/UE).

CAPO III — SISTEMI DI IA AD ALTO RISCHIO

Articolo 15 — Accuratezza, robustezza e cibersicurezza

1.   I sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati in modo tale da conseguire un adeguato livello di accuratezza, robustezza e cibersicurezza e da operare in modo coerente con tali aspetti durante tutto il loro ciclo di vita.

2.   Al fine di affrontare gli aspetti tecnici relativi alle modalità di misurazione degli adeguati livelli di accuratezza e robustezza di cui al paragrafo 1 e altre metriche di prestazione pertinenti, la Commissione, in cooperazione con i portatori di interessi e le organizzazioni pertinenti, quali le autorità di metrologia e di analisi comparativa, incoraggia, se del caso, lo sviluppo di parametri di riferimento e metodologie di misurazione.

3.   I livelli di accuratezza e le pertinenti metriche di accuratezza dei sistemi di IA ad alto rischio sono dichiarati nelle istruzioni per l'uso che accompagnano il sistema.

4.   I sistemi di IA ad alto rischio sono il più resilienti possibile per quanto riguarda errori, guasti o incongruenze che possono verificarsi all'interno del sistema o nell'ambiente in cui esso opera, in particolare a causa della loro interazione con persone fisiche o altri sistemi. A tale riguardo sono adottate misure tecniche e organizzative.

La robustezza dei sistemi di IA ad alto rischio può essere conseguita mediante soluzioni tecniche di ridondanza, che possono includere piani di backup o fail-safe.

I sistemi di IA ad alto rischio che proseguono il loro apprendimento dopo essere stati immessi sul mercato o messi in servizio sono sviluppati in modo tale da eliminare o ridurre il più possibile il rischio di output potenzialmente distorti che influenzano gli input per operazioni future (feedback loops - «circuiti di feedback») e garantire che tali circuiti di feedback siano oggetto di adeguate misure di attenuazione.

5.   I sistemi di IA ad alto rischio sono resilienti ai tentativi di terzi non autorizzati di modificarne l'uso, gli output o le prestazioni sfruttando le vulnerabilità del sistema.

Le soluzioni tecniche volte a garantire la cibersicurezza dei sistemi di IA ad alto rischio sono adeguate alle circostanze e ai rischi pertinenti.

Le soluzioni tecniche finalizzate ad affrontare le vulnerabilità specifiche dell'IA includono, ove opportuno, misure volte a prevenire, accertare, rispondere, risolvere e controllare gli attacchi che cercano di manipolare il set di dati di addestramento (data poisoning - «avvelenamento dei dati») o i componenti preaddestrati utilizzati nell'addestramento (model poisoning - «avvelenamento dei modelli»), gli input progettati in modo da far sì che il modello di IA commetta un errore (adversarial examples - «esempi antagonistici», o model evasion, - «evasione dal modello»), gli attacchi alla riservatezza o i difetti del modello.

Link a questa unità: https://fwks.it/news/normativa/testi/ai-act?u=art-15

⚠️ Attenzione — questi contenuti sono informazione redazionale generata automaticamente dai testi ufficiali citati, non un parere legale: per decisioni operative verifica i testi (sono qui, integrali) e consulta un professionista. Testi aggiornati al 27 ott 2026.

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