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Normativa · regolamento · 13 giu 2024

Regolamento (UE) 2024/1689 — regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (AI Act)

In vigore dal 1° agosto 2024. L'articolo 50 (trasparenza) si applica dal 2 agosto 2026; per i sistemi già sul mercato la marcatura dell'art. 50, par. 2 è richiesta dal 2 dicembre 2026. · Fonte: EUR-Lex — Regolamento (UE) 2024/1689 (testo in italiano) (Ufficio delle pubblicazioni dell'UE), letto il 27 ott 2026. © Unione europea, 1998-2026. Riutilizzo autorizzato con citazione della fonte (decisione 2011/833/UE).

CAPO III — SISTEMI DI IA AD ALTO RISCHIO

Articolo 49 — Registrazione

1.   Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio un sistema di IA ad alto rischio elencato nell'allegato III, ad eccezione dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 2, il fornitore o, ove applicabile, il rappresentante autorizzato si registra e registra il suo sistema nella banca dati dell'UE di cui all'articolo 71.

2.   Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio un sistema di IA che il fornitore ha concluso non essere ad alto rischio a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, il fornitore o, ove applicabile, il rappresentante autorizzato si registra o registra tale sistema nella banca dati dell'UE di cui all'articolo 71.

3.   Prima di mettere in servizio o utilizzare un sistema di IA ad alto rischio elencato nell'allegato III, ad eccezione dei sistemi di IA ad alto rischio elencati nel punto 2 dell'allegato III, i deployer che sono autorità pubbliche, istituzioni, organi e organismi dell'Unione o persone che agiscono per loro conto si registrano, selezionano il sistema e ne registrano l'uso nella banca dati dell'UE di cui all'articolo 71.

4.   Per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punti 1, 6 e 7, nei settori delle attività di contrasto, della migrazione, dell'asilo e della gestione del controllo delle frontiere, la registrazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si trova in una sezione sicura non pubblica della banca dati dell'UE di cui all'articolo 71 e comprende, a seconda dei casi, solo le informazioni seguenti di cui:

a)

all'allegato VIII, sezione A, punti da 1 a 5 e punti 8 e 9;

b)

all'allegato VIII, sezione B, punti da 1 a 5 e punti 8 e 9;

c)

all'allegato VIII, sezione C, punti da 1 a 3;

d)

all'allegato IX, punti 1, 2, 3 e 5.

Solo la Commissione e le autorità nazionali di cui all'articolo 74, paragrafo 8, hanno accesso alle rispettive sezioni riservate della banca dati dell'UE elencate al primo comma del presente paragrafo.

5.   I sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 2, sono registrati a livello nazionale.

Link a questa unità: https://fwks.it/news/normativa/testi/ai-act?u=art-49

⚠️ Attenzione — questi contenuti sono informazione redazionale generata automaticamente dai testi ufficiali citati, non un parere legale: per decisioni operative verifica i testi (sono qui, integrali) e consulta un professionista. Testi aggiornati al 27 ott 2026.

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