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Normativa · regolamento · 13 giu 2024

Regolamento (UE) 2024/1689 — regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (AI Act)

In vigore dal 1° agosto 2024. L'articolo 50 (trasparenza) si applica dal 2 agosto 2026; per i sistemi già sul mercato la marcatura dell'art. 50, par. 2 è richiesta dal 2 dicembre 2026. · Fonte: EUR-Lex — Regolamento (UE) 2024/1689 (testo in italiano) (Ufficio delle pubblicazioni dell'UE), letto il 27 ott 2026. © Unione europea, 1998-2026. Riutilizzo autorizzato con citazione della fonte (decisione 2011/833/UE).

AI Act

Considerando 3

I sistemi di IA possono essere facilmente impiegati in un'ampia gamma di settori dell'economia e in molte parti della società, anche a livello transfrontaliero, e possono facilmente circolare in tutta l'Unione. Alcuni Stati membri hanno già preso in esame l'adozione di regole nazionali per garantire che l'IA sia affidabile e sicura e sia sviluppata e utilizzata nel rispetto degli obblighi in materia di diritti fondamentali. Normative nazionali divergenti possono determinare una frammentazione del mercato interno e diminuire la certezza del diritto per gli operatori che sviluppano, importano o utilizzano sistemi di IA. È pertanto opportuno garantire un livello di protezione costante ed elevato in tutta l'Unione al fine di conseguire un'IA affidabile, mentre dovrebbero essere evitate le divergenze che ostacolano la libera circolazione, l'innovazione, la diffusione e l'adozione dei sistemi di IA e dei relativi prodotti e servizi nel mercato interno, stabilendo obblighi uniformi per gli operatori e garantendo la tutela uniforme dei motivi imperativi di interesse pubblico e dei diritti delle persone in tutto il mercato interno, sulla base dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Nella misura in cui il presente regolamento prevede regole specifiche sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, consistenti in limitazioni dell'uso dei sistemi di IA per l'identificazione biometrica remota a fini di attività di contrasto, dell'uso dei sistemi di IA per le valutazione dei rischi delle persone fisiche a fini di attività di contrasto e dell'uso dei sistemi di IA di categorizzazione biometrica a fini di attività di contrasto, è opportuno basare il presente regolamento, per quanto riguarda tali regole specifiche, sull'articolo 16 TFUE. Alla luce di tali regole specifiche e del ricorso all'articolo 16 TFUE, è opportuno consultare il comitato europeo per la protezione dei dati.

Link a questa unità: https://fwks.it/news/normativa/testi/ai-act?u=rct-3

⚠️ Attenzione — questi contenuti sono informazione redazionale generata automaticamente dai testi ufficiali citati, non un parere legale: per decisioni operative verifica i testi (sono qui, integrali) e consulta un professionista. Testi aggiornati al 27 ott 2026.

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