Testi informativi scritti con l'IA vanno etichettati, salvo revisione umana e un responsabile editoriale
Dal 2 agosto 2026 chi pubblica testi generati o modificati con l'IA per informare il pubblico su temi di interesse pubblico deve dichiararlo. L'obbligo cade solo se una persona competente ha rivisto il testo nel merito e qualcuno ne risponde come responsabile editoriale. L'estratto spiega cosa cambia per comunicati, post, newsletter e siti di una casa di produzione.
In sintesi
- È un obbligo vincolante: chi usa l'IA per generare o modificare un testo pubblicato per informare su questioni di interesse pubblico deve dichiararlo (AI Act, art. 50, par. 4, secondo comma).
- L'obbligo scatta solo se ricorrono tre elementi insieme: il testo è pubblicato, mira a informare, tratta un tema di interesse pubblico (Linee guida, § 6.2.1, punto 131).
- Pubblicità e descrizioni di prodotto restano fuori, salvo che contengano affermazioni su salute, sicurezza dei consumatori o sostenibilità (Linee guida, § 6.2.1, punto 131).
- L'esonero richiede due condizioni cumulative: una revisione umana o un controllo editoriale, e una persona fisica o giuridica che detenga la responsabilità editoriale (AI Act, art. 50, par. 4, secondo comma; Linee guida, § 6.2.3, punto 133).
- Non bastano la correzione ortografica, una policy scritta, una revisione automatica o un via libera frettoloso (Linee guida, § 6.2.3, punto 135).
- Se l'IA modifica il testo nel merito dopo l'approvazione, l'esonero decade (Linee guida, § 6.2.3, punto 136).
- Nome e contatti del responsabile editoriale vanno resi pubblici in un punto facile da trovare (Linee guida, § 6.2.3, punto 138; Codice, Sezione 2, Impegno 4).
- La dichiarazione deve essere chiara, distinguibile, accessibile e presente al più tardi alla prima esposizione (AI Act, art. 50, par. 5).
- Il Codice di buone pratiche è volontario: aderirvi serve a dimostrare la conformità e prevede l'icona UE o un'etichetta equivalente (AI Act, art. 50, par. 7; Codice, Sezione 2, Impegno 1).
Cosa dice la norma
L'AI Act impone un obbligo preciso a chi usa l'IA, cioè al deployer: se un sistema genera o modifica un testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, bisogna rendere noto che il testo è stato generato o manipolato artificialmente (AI Act, art. 50, par. 4, secondo comma). È un obbligo vincolante e si applica dal 2 agosto 2026. Le eccezioni sono due. La prima riguarda gli usi autorizzati dalla legge per accertare o perseguire reati, e una casa di produzione non vi rientra (Linee guida, § 6.2.4, punto 139). La seconda conta davvero: il testo è stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale e una persona fisica o giuridica ne detiene la responsabilità editoriale (AI Act, art. 50, par. 4, secondo comma).
Questo obbligo è distinto da quello sui deep fake di immagini, audio e video, previsto dal primo comma dello stesso paragrafo (AI Act, art. 50, par. 4). È distinto anche dalla marcatura leggibile a macchina (watermark), che spetta ai fornitori dei modelli e non a chi li usa (AI Act, art. 50, par. 2). Per i testi, la revisione umana conta solo ai fini di questa eccezione: per i deep fake il testo non prevede un esonero analogo.
Quando un testo rientra nell'obbligo
Le Linee guida della Commissione non sono vincolanti, ma mostrano come la Commissione legge la norma. Secondo le Linee guida, servono tre elementi insieme (Linee guida, § 6.2, punto 130; § 6.2.1, punto 131):
- Testo pubblicato: accessibile a un numero indeterminato e abbastanza ampio di lettori, anche a pagamento o in abbonamento. Non lo sono la corrispondenza professionale tra persone, le comunicazioni interne e i post sulla intranet aziendale. Non lo sono nemmeno i messaggi in un piccolo gruppo chiuso di messaggistica (Linee guida, § 6.2.1, punto 131).
- Scopo di informare: il testo deve comunicare conoscenze, opinioni o fatti. I testi brevi che non trasmettono contenuti sostanziali non informano (Linee guida, § 6.2.1, punto 131).
- Interesse pubblico: temi rilevanti per la società, a livello locale, nazionale, europeo o internazionale. L'elenco comprende politica, amministrazione, giustizia, diritti fondamentali, sicurezza, salute, ambiente, sicurezza dei consumatori e ogni sviluppo economico, finanziario, scientifico o culturale che possa essere oggetto di dibattito pubblico (Linee guida, § 6.2.1, punto 131).
Gli esempi delle Linee guida aiutano a orientarsi. Rientrano nell'obbligo un riassunto IA di un articolo su una delibera comunale, i report societari con informazioni per gli investitori ritoccati con l'IA e l'allerta meteo scritta dall'IA su un profilo social. Restano fuori un romanzo fantasy, i testi pubblicitari e le descrizioni di prodotto senza affermazioni su salute, sicurezza o sostenibilità, e il riassunto di notizie visibile solo a chi ha scritto il prompt (Linee guida, § 6.2.1, punto 131).
Cosa significa per una casa di produzione
Applicati al lavoro quotidiano, i criteri danno questo quadro:
- Una newsletter a una lista aperta di iscritti è pubblicata. Una mail al cliente o una nota interna non lo è (Linee guida, § 6.2.1, punto 131).
- Il post che lancia un trailer o la scheda di un servizio di produzione sono vicini alla pubblicità e di norma restano fuori (Linee guida, § 6.2.1, punto 131).
- Diventano informativi i testi che parlano di impatto ambientale dei set, di regole sull'IA, di sicurezza sul lavoro o di dati economici del settore. Lo stesso vale per uno slogan che vanta un set «a impatto zero», perché contiene un'affermazione di sostenibilità (Linee guida, § 6.2.1, punto 131).
- Un comunicato su un film che tocca un tema da dibattito pubblico può rientrare tra gli sviluppi culturali di interesse pubblico (Linee guida, § 6.2.1, punto 131). Il confine con la promozione va valutato caso per caso.
Come si dichiara
La dichiarazione deve essere chiara e distinguibile. Deve comparire al più tardi alla prima esposizione e rispettare i requisiti di accessibilità (AI Act, art. 50, par. 5). Le Linee guida aggiungono che l'etichetta o il disclaimer devono essere percepibili senza strumenti tecnici né azioni particolari da parte del lettore (Linee guida, § 6.2.2, punto 132). Un metadato nascosto non basta. Chi aderisce al Codice di buone pratiche, strumento volontario, si impegna a usare l'icona UE dell'Allegato 1 o un'etichetta equivalente conforme alle specifiche del Codice (Codice, Sezione 2, Impegno 1). Etichettare non esonera dalle altre leggi, per esempio sul consenso delle persone ritratte o dei titolari dei diritti (Codice, Sezione 2, Impegno 1; AI Act, art. 50, par. 6).
Quando la revisione umana esonera
Per le Linee guida, la revisione umana è un esame deliberato della sostanza del testo. Lo svolgono una o più persone con conoscenze e giudizio professionale sulla materia, e la verifica dei fatti è il requisito minimo. Il controllo editoriale è quello esercitato da chi ha il potere di approvare, modificare o respingere il testo per ragioni di merito, come un direttore responsabile (Linee guida, § 6.2.3, punto 134). Non bastano i controlli formali, cioè ortografia e grammatica. Non bastano neppure una policy editoriale scritta, una revisione automatica o un'approvazione frettolosa (Linee guida, § 6.2.3, punto 135). Se un testo generato dall'IA viene rivisto da un'altra IA e poi solo riletto per la grammatica, l'esonero non vale (Linee guida, § 6.2.3, punto 138). Una traduzione fatta con l'IA e rivista da una persona, invece, rientra nell'eccezione (Linee guida, § 6.2.3, punto 138).
Il tempo conta. Se dopo l'approvazione l'IA riscrive, integra o riformula il testo nel merito, il risultato torna a essere un contenuto IA e l'esonero decade (Linee guida, § 6.2.3, punto 136). Esempio: il comunicato approvato viene accorciato con un assistente IA per LinkedIn. Quella versione va rivista di nuovo oppure etichettata.
La seconda condizione è la responsabilità editoriale. Qualcuno, persona, comitato o società editrice, deve avere la responsabilità giuridica finale della pubblicazione, compresa la revisione (Linee guida, § 6.2.3, punto 138). Nome e contatti del responsabile, o della funzione, vanno pubblicati in un punto facile da trovare: le note legali del sito online, il colophon su carta (Linee guida, § 6.2.3, punto 138). Il concetto va letto in linea con il diritto dei media europeo (EMFA), ma vale anche per chi non è un editore (Linee guida, § 6.2.5, punto 140).
Cosa chiede il Codice a chi non è un editore
Il Codice è volontario e serve a dimostrare la conformità (AI Act, art. 50, par. 7; Linee guida, § 6.2.3, punto 137). I fornitori di servizi di media soggetti a standard editoriali possono usare le procedure che già applicano. Gli altri aderenti, come una casa di produzione, si impegnano ad adottare una policy interna di revisione prima della pubblicazione. La policy deve essere proporzionata alle dimensioni dell'azienda e contenere almeno due elementi (Codice, Sezione 2, Impegno 4):
- il nome, il ruolo e i contatti del responsabile editoriale;
- una descrizione delle misure organizzative e delle persone dedicate alla revisione.
Non serve documentare ogni singola revisione. I contatti del responsabile vanno pubblicati, se non lo sono già (Codice, Sezione 2, Impegno 4).
Attenzione: questo estratto è informazione, non un parere legale. Si basa sull'art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689, sul Codice di buone pratiche sulla trasparenza nella versione finale del 10 giugno 2026 e sulle Linee guida C(2026) 5054 adottate il 20 luglio 2026. Il materiale esaminato non comprende eventuali norme nazionali.
In pratica, per una produzione
- Prima di pubblicare con l'IA, chi gestisce la comunicazione classifica il testo: pubblicato o interno, informativo o promozionale, di interesse pubblico o no. Va segnalato ogni testo con affermazioni su ambiente, salute o sicurezza (Linee guida, § 6.2.1, punto 131).
- La direzione nomina per iscritto un responsabile editoriale e pubblica nome o funzione e contatti nelle note legali del sito, prima della prima uscita (Linee guida, § 6.2.3, punto 138; Codice, Sezione 2, Impegno 4).
- La revisione si affida a chi conosce il tema. Questa persona verifica i fatti e le fonti e può modificare o bloccare il testo. Una rilettura di forma non basta (Linee guida, § 6.2.3, punti 134-135).
- Dopo l'approvazione nessuno usa più l'IA sul testo. Se serve un adattamento per social o newsletter, la nuova versione torna al revisore oppure esce etichettata (Linee guida, § 6.2.3, punto 136).
- Se manca una revisione vera, il social media manager inserisce un'etichetta visibile in testa al testo, senza rimandare a link o metadati (AI Act, art. 50, par. 5; Linee guida, § 6.2.2, punto 132).
- Se l'azienda aderisce al Codice, l'ufficio legale redige una policy breve con responsabile e misure organizzative e adotta l'icona UE o un'etichetta equivalente (Codice, Sezione 2, Impegni 1 e 4).
- Per i video e gli audio che accompagnano il testo valgono regole proprie: un deep fake va dichiarato anche se il testo collegato è stato rivisto (AI Act, art. 50, par. 4, primo comma).
Punti aperti
- Il confine tra promozione di un film e «sviluppo culturale» di interesse pubblico non è tracciato: le Linee guida danno esempi, non un criterio per i comunicati di prodotto culturale (Linee guida, § 6.2.1, punto 131).
- Le Linee guida non quantificano i «testi brevi» esclusi perché non informano, come didascalie o post di poche righe (Linee guida, § 6.2.1, punto 131).
- Gli effetti dell'adesione al Codice e la vigilanza su chi non vi aderisce sono rinviati alla Sezione 8.1 delle Linee guida, non compresa nel materiale (Linee guida, § 6.2.2, punto 132; § 6.2.3, punto 137).
- L'art. 50 fa salvi altri obblighi di trasparenza nazionali, che il materiale esaminato non riporta (AI Act, art. 50, par. 6).
Nei testi
- AI Act, art. 50 obbligo di etichettare i testi ed esonero per revisione
- Codice di buone pratiche sulla trasparenza, Commitment 1 icona UE ed etichetta equivalente per i testi pubblicati
- Codice di buone pratiche sulla trasparenza, Commitment 4 policy interna di revisione e responsabile editoriale
- Linee guida della Commissione sull'art. 50, § 6.2 le condizioni di applicazione dell'obbligo sui testi
- Linee guida della Commissione sull'art. 50, § 6.2.1 testo pubblicato, informativo, di interesse pubblico: esempi
- Linee guida della Commissione sull'art. 50, § 6.2.2 come rendere visibile e percepibile la dichiarazione
- Linee guida della Commissione sull'art. 50, § 6.2.3 cosa vale come revisione umana e responsabilità editoriale
- Linee guida della Commissione sull'art. 50, § 6.2.4 eccezione per attività di contrasto ai reati
- Linee guida della Commissione sull'art. 50, § 6.2.5 responsabilità editoriale letta alla luce dell'EMFA
⚠️ Attenzione — questi contenuti sono informazione redazionale generata automaticamente dai testi ufficiali citati, non un parere legale: per decisioni operative verifica i testi (sono qui, integrali) e consulta un professionista. Testi aggiornati al 27 ott 2026.
Estratto redatto automaticamente (claude-opus-5-5) dai testi integrali indicati, senza ricerca web. Hai trovato un errore? Scrivici.
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