Art. 11 — Atti di indirizzo
1. Nei limiti e per le finalita' previste dagli articoli 57, paragrafi 6 e 7, 70, paragrafo 8, 74, paragrafo 11, del regolamento IA e dalla legge IA, le Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale e le Autorita' del settore finanziario possono, secondo le rispettive competenze, adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA.
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