Art. 22 — Misure sanzionatorie non pecuniarie
1. Per le violazioni del regolamento IA caratterizzate da scarsa offensivita' o pericolosita' e in linea con i criteri richiamati all'articolo 23, comma 6, l'Autorita' nazionale di notifica e le Autorita' nazionali di vigilanza del mercato possono, ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento IA e in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo articolo 23:
a) ordinare di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle;
b) qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.
2. Per l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 1, lettera a),
entro il termine stabilito dall'Autorita' si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 23. In questo caso, l'importo delle sanzioni e' aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 23.
3. Restano fermi i poteri spettanti alle autorita' di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, della legge IA in base alla legislazione di settore.
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