Art. 51 — Formazione in materia di intelligenza artificiale nell'ambito della formazione continua in medicina -ECM- e della formazione manageriale in sanita'.
1. I corsi di formazione continua dei professionisti sanitari includono percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.
2. I percorsi di cui al comma 1 comprendono:
a) profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialita' e ai limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nel settore professionale di riferimento;
b) profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riguardo al regolamento IA, e alle disposizioni nazionali di attuazione;
c) profili deontologici relativi alle responsabilita' del professionista nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, agli obblighi informativi verso il cliente e al rispetto del principio antropocentrico di cui all'articolo 1, comma 1, della legge IA.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nell'ambito del programma di educazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, definisce una specifica percentuale dell'obbligo formativo individuale triennale da destinare ai percorsi formativi di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali individua specifici programmi formativi in materia di alfabetizzazione e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale di cui al comma 2, da inserire all'interno dei corsi di formazione manageriali di cui all'articolo 16-quinquies del decreto legislativo
n. 502 del 1992.
dati, algoritmi e metodi matematici
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