Art. 30 — Istituzione, gestione e funzionamento di ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'IA e coordinamento con altri spazi di sperimentazione
1. Con uno o piu' regolamenti adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta delle Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale sono definite:
a) sentito il Ministero della difesa, le modalita' di istituzione, gestione e funzionamento degli spazi di sperimentazione di sistemi di IA impiegabili in chiave duale;
b) sentito il Ministero della giustizia, le modalita' di istituzione, gestione e funzionamento degli spazi di sperimentazione di modelli e sistemi di IA applicabili all'attivita' giudiziaria.
2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento IA, possono essere altresi' istituiti ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'IA a livello regionale o locale, o congiuntamente con le autorita' competenti di altri Stati membri.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'istituzione, la gestione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, sono definiti con i decreti di cui al comma 1, alinea, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Con accordo sancito ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti gli strumenti di raccordo tra lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA di cui all'articolo 26 e gli ulteriori spazi di sperimentazione istituiti a livello regionale e locale ai sensi del comma 2 del presente articolo. L'accordo prevede altresi' criteri omogenei per l'inserimento degli esiti delle sperimentazioni del presente comma nella relazione di cui all'articolo 31.
5. Ferme restando la disciplina e la competenza dello spazio di sperimentazione FinTech per quanto riguarda la sperimentazione di sistemi di IA applicati a prodotti, servizi o processi dei settori bancario, finanziario o assicurativo, la sperimentazione di sistemi di IA destinati a essere immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari puo' avvenire anche mediante lo Spazio di sperimentazione di cui all'articolo 26 al fine di facilitare lo sviluppo, l'addestramento, la sperimentazione e la convalida di tali sistemi rispetto ai requisiti del regolamento IA. In tal caso, alle riunioni del Gruppo operativo partecipano anche le Autorita' del settore finanziario per i profili di rispettiva competenza.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale, d'intesa con le autorita' del settore finanziario e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di collaborazione e di coordinamento tra lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA e la sperimentazione FinTech.
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