Art. 18 — Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Le Autorita' nazionali di vigilanza del mercato, secondo le rispettive competenze, ricevono i reclami ai sensi dell'articolo 85 del regolamento IA e li trattano secondo le procedure adottate da ciascuna, assicurando il diritto al pieno contraddittorio. Il reclamo presentato a un'autorita' non competente e' trasmesso d'ufficio all'autorita' competente, dandone comunicazione al reclamante.
2. L'ACN disciplina la procedura per la trattazione dei reclami di cui al comma 1 di propria competenza con decreto del direttore generale.
3. Nei limiti delle competenze attribuite alle Autorita' del settore finanziario secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento IA, i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela istituiti ai sensi dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dell'articolo 187.1 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 32-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono competenti per i ricorsi relativi alle violazioni del regolamento IA compiute dagli istituti finanziari che aderiscono a tali organismi, ove tali violazioni siano commesse nello svolgimento delle attivita' rientranti nelle competenze di questi ultimi, che li trattano secondo le procedure adottate da ciascuno di essi.
Sezione V
Disposizioni sanzionatorie
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