Art. 12 — Comitato di coordinamento
1. Al Comitato di coordinamento partecipano, quando si trattano questioni di rispettiva competenza, le Autorita' del settore finanziario. Restano fermi le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, quale Coordinatore dei Servizi Digitali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.
2. Il Comitato di coordinamento puo' fornire indirizzi unitari ai fini della stipula degli accordi e dei protocolli d'intesa per la cooperazione e il coordinamento operativo e informativo previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10, nonche' per l'adozione degli atti di indirizzo di cui all'articolo 11.
3. Ai fini di cui al comma 1, ACN e AgID informano il Comitato di coordinamento della stipula degli accordi e dei protocolli d'intesa, nonche' dell'avvio delle relative negoziazioni di cui all'articolo 7.
Sezione III
Sistema di notifica
Link a questa unità: https://fwks.it/news/normativa/testi/dlgs-179-2026?u=art-12