Art. 6 — Punto di contatto unico
1. L'ACN, nello svolgimento delle funzioni di punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 70 del regolamento IA, e' contattabile secondo le modalita' pubblicate nel proprio sito internet istituzionale. Le informazioni di contatto sono rese, altresi', disponibili al pubblico nell'elenco dei punti di contatto unici nazionali elaborato dalla Commissione europea.
Link a questa unità: https://fwks.it/news/normativa/testi/dlgs-179-2026?u=art-6