Art. 45 — Valorizzazione delle attivita' di ricerca e di trasferimento tecnologico svolte dalle istituzioni della formazione superiore e della ricerca e dagli ITS Academy
1. Le universita', gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM possono stipulare convenzioni con organismi di ricerca privati e imprese in materia di intelligenza artificiale per l'utilizzo delle infrastrutture e delle competenze professionali volte esclusivamente allo svolgimento di attivita' di ricerca e sperimentazione tecnologica, sulla base di interessi congiunti e collaborativi.
2. Le universita', gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM possono stipulare, singolarmente o in collaborazione tra loro, accordi con le Autorita' di cui all'articolo 20 della legge IA, aventi ad oggetto la promozione, il supporto alla realizzazione e all'utilizzo di spazi di sperimentazione normativa, anche in collaborazione con il mondo produttivo o altre attivita' di interesse comune.
3. I soggetti di cui al comma 1, nell'ambito di attivita' per il trasferimento tecnologico e di consulenza tecnico scientifica, possono, su richiesta delle Autorita' di cui all'articolo 20 della legge IA, disporre, previo assenso degli interessati, l'assegnazione temporanea di personale presso le stesse ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento di attivita' di supporto alla realizzazione e di utilizzo di spazi di sperimentazione normativa secondo la disciplina dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli accordi di cui al comma 2 per un periodo non superiore a quello stabilito per la sperimentazione e in ogni caso per un periodo non superiore a tre anni, anche non continuativi.
4. I professori e i ricercatori inquadrati in regime di tempo pieno svolgono le attivita' di cui al comma 3 a seguito dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n.
240. A seguito dell'autorizzazione di cui al primo periodo, i soggetti assegnati ai sensi del comma 3 sono esonerati dagli obblighi didattici per il periodo della assegnazione. I risultati delle attivita' svolte nel periodo di assegnazione sono considerati ai fini della valutazione di cui all'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, per l'ottenimento degli scatti stipendiali di cui all'articolo 8 della medesima legge.
5. I risultati delle attivita' svolte in periodo di assegnazione da ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca e dal personale delle istituzioni AFAM sono considerati ai fini della valutazione delle attivita' di ricerca, nonche' ai fini della
partecipazione a concorsi pubblici, alle progressioni di livello o altri istituti contrattuali.
6. Al fine di valorizzare le attivita' di ricerca e di trasferimento tecnologico, le universita', gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM possono stipulare convenzioni con le imprese per co-progettare e co-finanziare dottorati di ricerca in materia di intelligenza artificiale e promuovono la creazione di spin-off universitari e di start-up.
7. Al fine di rafforzare la capacita' degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di svolgere attivita' di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale, le fondazioni ITS Academy, nell'ambito della loro autonomia, sostengono la collaborazione con universita', enti pubblici di ricerca, istituzioni AFAM e Autorita' nazionali di cui all'articolo 20 della legge IA. A tal fine, il Comitato nazionale ITS Academy, di cui all'articolo 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99, individua criteri e modalita' di cooperazione istituzionale, nonche' di supporto, con l'obiettivo di favorire il trasferimento di competenze specialistiche dal sistema della ricerca a quello formativo e produttivo e di semplificare gli strumenti di collaborazione gia' esistenti, nel rispetto della normativa vigente.
8. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentite le Autorita' di cui all'articolo 20 della legge IA, le universita', gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni AFAM, i consorzi universitari, nonche' gli enti e le fondazioni di ricerca vigilati o finanziati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, che intendano rendere disponibili specifiche conoscenze, infrastrutture e prodotti per la realizzazione e la gestione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA, possono essere individuati quali centri di riferimento per le attivita' di sperimentazione normativa per l'IA.
9. Il decreto di cui al comma 8 definisce, altresi', le modalita' e i termini di collaborazione con le Autorita' di cui all'articolo 20 della legge IA. A tal fine i soggetti di cui al comma 8 possono stipulare accordi e convenzioni con le Autorita' secondo i rispettivi ordinamenti.
10. Mediante i suddetti accordi e convenzioni, sono definite le modalita' di attuazione dei programmi e i reciproci impegni, obblighi e responsabilita', nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e per il comune perseguimento dell'interesse pubblico relativo alla promozione dell'innovazione in materia di IA, attraverso la creazione di un ambiente controllato di sperimentazione e prova al fine di garantire la conformita' dei sistemi di IA innovativi alle disposizioni del regolamento IA.
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