Art. 47 — Formazione in materia di intelligenza artificiale per le professioni
1. I corsi di formazione professionale iniziale e di formazione continua svolti dagli ordini professionali includono percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.
2. I percorsi di cui al comma 1 comprendono:
a) profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialita' e ai
limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nel settore professionale di riferimento;
b) profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riguardo al regolamento IA, e alle disposizioni nazionali di attuazione;
c) profili deontologici relativi alle responsabilita' del professionista nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, agli obblighi informativi verso il cliente e al rispetto del principio antropocentrico di cui all'articolo 1, comma 1, della legge IA.
3. I percorsi di cui al comma 1 prevedono un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua previsto dalle disposizioni di settore per la rispettiva categoria professionale. I contenuti, le modalita' di erogazione e la periodicita' dei percorsi sono determinati secondo le disposizioni di cui al comma 5, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al presente comma e al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai percorsi formativi promossi dalle forme aggregative delle associazioni, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, per le professioni non regolamentate, ove vengano in rilievo, in relazione al settore di attivita' e alle peculiarita' dell'attivita' professionale temi legati all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i consigli nazionali degli ordini e dei collegi, ovvero gli organismi a cui sono attribuite funzioni di regolazione della formazione professionale per le rispettive categorie, adeguano i regolamenti ovvero i propri atti organizzativi in materia di formazione iniziale e continua per includervi i percorsi di cui al comma 1. L'adeguamento avviene secondo le procedure previste dalle disposizioni che disciplinano la formazione professionale per ciascuna categoria, ivi compresa, ove prevista, l'acquisizione del parere o dell'approvazione dell'autorita' vigilante. Le forme aggregative delle associazioni, di cui al comma 4, anche per il tramite delle associazioni professionali, rendono conoscibili i percorsi formativi e le modalita' per l'accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 4 del 2013.
6. Per le professioni sanitarie, l'inclusione dei percorsi di formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nei programmi di educazione continua in medicina e' disposta con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.
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