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Normativa · decreto legislativo · 7 ott 2026

Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 — Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689: poteri delle Autorità nazionali, sanzioni, formazione

Pubblicato in GU Serie generale n. 234 dell'8 ottobre 2026; attua la delega dell'art. 24 della legge 132/2025 (autorità nazionali AgID/ACN, sanzioni per le violazioni dell'AI Act, formazione). · Fonte: Normattiva — D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 (Normattiva / Gazzetta Ufficiale), letto il 27 ott 2026. Testo normativo: non protetto da diritto d'autore (art. 5 l. 633/1941).

Capo II — Poteri delle Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale

Art. 23 — Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la non conformita' al divieto delle pratiche di cui all'articolo 5 del regolamento IA e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 35.000.000 ovvero, se superiore, fino al 7 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 16, 22, 23, 24, 25 e 26, agli articoli 31, 33, paragrafi 1, 3 e 4, e 34, nonche' agli articoli 50, 73 e 80 del regolamento IA e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 15.000.000 ovvero, se superiore, fino al 3 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati o alle autorita' nazionali competenti per dare seguito a una richiesta e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 7.500.000 ovvero, se superiore, fino all'1 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 27 e 86 del regolamento IA e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000.000 ovvero, se superiore, fino allo 0,5 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.

5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, per fatturato si intende il fatturato mondiale totale annuo come definito dall'articolo 99 del regolamento IA.

6. Nella determinazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, l'autorita' competente tiene conto dei criteri di cui all'articolo 99, paragrafo 7, del regolamento IA, nonche' della natura, sostanziale o formale, dell'obbligo violato.

7. Per le piccole e medie imprese, ivi incluse le microimprese, e le start-up innovative, la sanzione e' determinata secondo il criterio di cui all'articolo 99, paragrafo 6, del regolamento IA.

Link a questa unità: https://fwks.it/news/normativa/testi/dlgs-179-2026?u=art-23

⚠️ Attenzione — questi contenuti sono informazione redazionale generata automaticamente dai testi ufficiali citati, non un parere legale: per decisioni operative verifica i testi (sono qui, integrali) e consulta un professionista. Testi aggiornati al 27 ott 2026.

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