Art. 34 — Protezione dei dati e riservatezza
1. Le forme di coordinamento operativo e informativo, nonche' gli scambi di informazione disciplinati con appositi accordi e protocolli d'intesa previsti dal presente decreto avvengono, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e dei principi di necessita', proporzionalita' e minimizzazione.
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