Art. 7 — Accordi, protocolli d'intesa e cooperazione
1. L'Autorita' nazionale di notifica e le Autorita' nazionali di
vigilanza del mercato stipulano tra loro accordi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per garantire la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza. Tramite i suddetti accordi si procede, altresi', all'istituzione di meccanismi di cooperazione efficaci e di risposta rapida nel caso di incidenti gravi.
2. Gli accordi e i protocolli d'intesa previsti dal presente articolo che incidono sulle pubbliche amministrazioni territoriali sono comunicati, prima della loro adozione, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ad Anci e a UPI.
3. L'Autorita' nazionale di notifica promuove azioni di coordinamento con le autorita' di notifica degli altri Stati membri dell'Unione europea, anche mediante protocolli d'intesa, per realizzare un meccanismo di scambio di informazioni e di buone pratiche e rendere il sistema piu' efficiente e omogeneo.
4. Al fine di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nel rispetto di quanto previsto dalla legge IA, l'Autorita' nazionale di notifica e le Autorita' nazionali di vigilanza del mercato possono stipulare convenzioni e protocolli d'intesa per la realizzazione di progetti di ricerca, di sperimentazione e di formazione anche in collaborazione con universita', enti pubblici di ricerca, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
5. Le Autorita' nazionali di vigilanza del mercato individuano forme di coordinamento operativo e informativo con le autorita' che tutelano i diritti fondamentali, comunicate ai sensi dell'articolo 77 del regolamento IA.
6. Le Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale e le Autorita' del settore finanziario individuano forme di coordinamento operativo e informativo con il Garante per la protezione dei dati personali, anche quale Autorita' di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, per garantire, ove necessario, la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.
7. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi di cui all'articolo 15 del presente decreto, l'ACN individua forme di coordinamento operativo e informativo con il Corpo della guardia di finanza funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e con la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle specifiche competenze di ciascuna di esse.
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