Art. 31 — Esiti della sperimentazione normativa per l'IA
1. Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 16, del regolamento IA, le autorita' nazionali competenti presentano relazioni annuali all'ufficio per l'IA a decorrere dall'anno successivo all'istituzione dello Spazio di sperimentazione normativa per l'IA e successivamente ogni anno fino alla sua cessazione, nonche' una relazione definitiva.
2. La relazione comprende, altresi', le sperimentazioni realizzate dalle amministrazioni regionali e locali.
3. Le relazioni di cui al comma 1, sono trasmesse dalle Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale, per il tramite del Comitato di coordinamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri anche al fine di valutare opportuni interventi di revisione normativa a seguito degli esiti della sperimentazione.
Sezione VII
Modifiche alla normativa di settore
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