Art. 26 — Istituzione dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA
1. E' istituito, sotto la vigilanza diretta delle Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale, lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento IA. Esso e' finalizzato a sostenere la condivisione di migliori pratiche mediante la cooperazione con le autorita' competenti, nonche' a promuovere l'innovazione e la competitivita' e a favorire lo sviluppo di un ecosistema dell'intelligenza
artificiale. Lo spazio di sperimentazione di cui al primo periodo contribuisce, altresi', all'apprendimento normativo, inteso come sviluppo di un approccio regolatorio fondato sulle evidenze emerse dalla sperimentazione, nonche' ad agevolare e accelerare l'accesso al mercato dell'Unione europea dei sistemi di intelligenza artificiale, in particolare se forniti da piccole e medie imprese, comprese le start-up a cui, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento IA, sara' riconosciuta una priorita' secondo i criteri di preferenza individuati con il decreto di cui al comma 2.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA prevede altresi' l'accesso, per i fornitori e i potenziali fornitori di sistemi di intelligenza artificiale, a un ambiente controllato, gestito congiuntamente dall'AgID e dall'ACN, nell'esercizio delle rispettive competenze, come definite dal regolamento sull'IA e dal presente decreto. Le modalita' di accesso, di gestione e di funzionamento dello Spazio di sperimentazione italiano, di cui al primo periodo, sono stabilite con decreto adottato in forma congiunta dai direttori generali dell'AgID e dell'ACN, in relazione alle rispettive competenze, cosi' come definite dal presente decreto e con il coordinamento del Comitato di coordinamento.
3. La partecipazione allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, da parte di fornitori e potenziali fornitori di sistemi di IA, avviene mediante l'individuazione e la valutazione di criteri di eleggibilita', in conformita' a quanto previsto, oltre che dal presente decreto, dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 28, comma 5.
4. Nella definizione dei criteri di ammissione sono individuati requisiti oggettivi e trasparenti relativi ai soggetti eleggibili, alle priorita' di accesso e allo stato di maturita' delle soluzioni proposte.
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