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Normativa · decreto legislativo · 7 ott 2026

Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 — Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689: poteri delle Autorità nazionali, sanzioni, formazione

Pubblicato in GU Serie generale n. 234 dell'8 ottobre 2026; attua la delega dell'art. 24 della legge 132/2025 (autorità nazionali AgID/ACN, sanzioni per le violazioni dell'AI Act, formazione). · Fonte: Normattiva — D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 (Normattiva / Gazzetta Ufficiale), letto il 27 ott 2026. Testo normativo: non protetto da diritto d'autore (art. 5 l. 633/1941).

Capo III — Intelligenza artificiale per i percorsi formativi, le professioni, il

Art. 44 — Integrazione di attivita' formative nei corsi dell'istruzione superiore e negli ITS Academy

1. Nell'esercizio della propria autonomia didattica, le universita' e le istituzioni AFAM promuovono attivita' formative finalizzate alla comprensione tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale, al loro utilizzo sicuro e consapevole e alla corretta interpretazione dei risultati degli stessi.

2. In attuazione del comma 1, coerentemente con il profilo culturale e professionale del corso di studi, le attivita' formative prevedono una formazione integrata dei profili tecnici, giuridici, funzionali, etici e di tutela dei diritti fondamentali della persona connessi all'uso di sistemi di intelligenza artificiale e, in particolare:

a) nei corsi universitari con prevalente profilo scientifico, tecnologico, ingegneristico o matematico, medico e biomedico, l'integrazione dei profili etici e giuridici;

b) nei corsi universitari con prevalente profilo economico, sociale, giuridico e umanistico e per le istituzioni AFAM, l'integrazione dei profili tecnici e funzionali dei sistemi di intelligenza artificiale.

3. Le attivita' formative di cui al comma 1 assicurano, in misura proporzionata alla tipologia di corso e al relativo profilo disciplinare, i seguenti contenuti minimi in relazione ai sistemi di

intelligenza artificiale:

a) comprensione dei principi, dei criteri di utilizzo e delle potenzialita' di funzionamento;

b) conoscenza dei limiti, dei rischi e delle distorsioni o errori;

c) capacita' di interpretare criticamente gli output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;

d) consapevolezza delle implicazioni giuridiche, etiche e di responsabilita';

e) comprensione del ruolo della sorveglianza umana;

f) consapevolezza dei rischi di cybersicurezza.

4. Le universita' e le istituzioni AFAM assicurano il conseguimento dei risultati di apprendimento di cui al comma 3 mediante la previsione di:

a) insegnamenti dedicati o moduli interdisciplinari integrati in insegnamenti esistenti;

b) attivita' formative affini o integrative;

c) laboratori, tirocini o altre attivita' formative coerenti con i rispettivi ordinamenti.

5. Le attivita' formative e i progetti di sviluppo delle competenze in materia di intelligenza artificiale sono realizzati, ove possibile, mediante forme di coprogettazione con le parti economiche e sociali, gli enti di ricerca e gli attori territoriali dell'innovazione.

6. Il Ministero dell'universita' e della ricerca svolge un'attivita' di monitoraggio annuale sull'attuazione, nelle universita' e nelle istituzioni AFAM, delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sulla base dei dati raccolti nelle attivita' nazionali di valutazione della qualita' dell'offerta formativa, secondo metodologie coerenti con gli standard europei.

7. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), sono definiti gli indicatori di monitoraggio, le modalita' operative in formato compatibile con i sistemi informativi europei dell'istruzione superiore, i criteri di valorizzazione nell'ambito delle politiche di incentivazione e le forme di partecipazione ai gruppi di lavoro europei in materia.

8. Gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), con particolare riferimento a quelli afferenti all'Area tecnologica «Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati», anche nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, promuovono, in coerenza con le figure professionali nazionali di riferimento e nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, e in raccordo con le politiche attive del lavoro e i sistemi nazionali di analisi dei fabbisogni professionali coordinati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, percorsi e moduli formativi, finalizzati allo sviluppo di competenze per la corretta interpretazione dei risultati

prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale, nonche' al rafforzamento delle capacita' operative, critiche e valutative necessarie per l'impiego consapevole, responsabile e sicuro delle tecnologie digitali avanzate, anche sotto il profilo giuridico e regolatorio.

Link a questa unità: https://fwks.it/news/normativa/testi/dlgs-179-2026?u=art-44

⚠️ Attenzione — questi contenuti sono informazione redazionale generata automaticamente dai testi ufficiali citati, non un parere legale: per decisioni operative verifica i testi (sono qui, integrali) e consulta un professionista. Testi aggiornati al 27 ott 2026.

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