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Normativa · decreto legislativo · 7 ott 2026

Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 — Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689: poteri delle Autorità nazionali, sanzioni, formazione

Pubblicato in GU Serie generale n. 234 dell'8 ottobre 2026; attua la delega dell'art. 24 della legge 132/2025 (autorità nazionali AgID/ACN, sanzioni per le violazioni dell'AI Act, formazione). · Fonte: Normattiva — D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 (Normattiva / Gazzetta Ufficiale), letto il 27 ott 2026. Testo normativo: non protetto da diritto d'autore (art. 5 l. 633/1941).

Capo III — Intelligenza artificiale per i percorsi formativi, le professioni, il

Art. 41 — Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nei processi decisionali concernenti il rapporto di lavoro, il datore di lavoro che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale, quali definiti dall'articolo 3, punto 1), del regolamento IA, assicura che le decisioni finali relative alla costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto, ivi compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, in conformita' all'articolo 11 della legge

IA. La decisione definitiva e' in ogni caso riservata a una persona fisica, che eserciti un potere effettivo e autonomo. Non rientrano tra le decisioni finali relative alla costituzione del rapporto di lavoro le attivita' di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle successive fasi della selezione. Il consenso del lavoratore non costituisce un'eccezione al divieto di cui al presente comma.

2. L'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1 avviene nel rispetto della dignita' e della riservatezza del lavoratore e del principio di non discriminazione.

3. Prima dell'avvio del trattamento, il datore di lavoro assolve agli obblighi di informativa previsti dall'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Il lavoratore ha diritto di ottenere, a richiesta e mediante l'intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell'indicazione dell'eventuale incidenza dei sistemi di intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali parametri considerati. Restano fermi il diritto di accesso ai dati raccolti e i diritti riconosciuti dagli articoli 13, 15 e 22 del regolamento (UE) 2016/679.

4. Il licenziamento intimato in violazione del comma 1 e' nullo. Le decisioni assunte dal datore di lavoro in violazione del comma 1 sono nulle.

Link a questa unità: https://fwks.it/news/normativa/testi/dlgs-179-2026?u=art-41

⚠️ Attenzione — questi contenuti sono informazione redazionale generata automaticamente dai testi ufficiali citati, non un parere legale: per decisioni operative verifica i testi (sono qui, integrali) e consulta un professionista. Testi aggiornati al 27 ott 2026.

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