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Normativa · decreto legislativo · 7 ott 2026

Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 — Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689: poteri delle Autorità nazionali, sanzioni, formazione

Pubblicato in GU Serie generale n. 234 dell'8 ottobre 2026; attua la delega dell'art. 24 della legge 132/2025 (autorità nazionali AgID/ACN, sanzioni per le violazioni dell'AI Act, formazione). · Fonte: Normattiva — D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 (Normattiva / Gazzetta Ufficiale), letto il 27 ott 2026. Testo normativo: non protetto da diritto d'autore (art. 5 l. 633/1941).

Capo II — Poteri delle Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale

Art. 9 — Collaborazione tra le Autorita' nazionali di vigilanza del mercato

1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi dell'ACN, in relazione ai sistemi di IA immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari disciplinati dal diritto dell'Unione europea in materia di servizi finanziari, diversi da quelli di cui all'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento IA, l'ACN e le Autorita' del settore finanziario collaborano anche attraverso la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Per l'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi di cui al comma 1, l'ACN puo' avvalersi della collaborazione del Corpo della guardia di finanza.

3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, in relazione ai sistemi di IA non ad alto rischio utilizzati nei medesimi contesti di impiego previsti dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, l'ACN e

il Garante per la protezione dei dati personali collaborano anche attraverso la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi delle Autorita' del settore finanziario, in relazione ai sistemi di IA non ad alto rischio utilizzati nei medesimi contesti di impiego previsti dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, le Autorita' del settore finanziario e il Garante per la protezione dei dati personali collaborano anche attraverso la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Le autorita' nazionali di vigilanza del mercato e le autorita' competenti a vigilare sugli istituti finanziari ai sensi della normativa di settore ad essi applicabile collaborano ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze su tali istituti, anche mediante lo scambio di informazioni, qualora rilevanti o potenzialmente rilevanti per le altre autorita'.

Link a questa unità: https://fwks.it/news/normativa/testi/dlgs-179-2026?u=art-9

⚠️ Attenzione — questi contenuti sono informazione redazionale generata automaticamente dai testi ufficiali citati, non un parere legale: per decisioni operative verifica i testi (sono qui, integrali) e consulta un professionista. Testi aggiornati al 27 ott 2026.

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