Chiedi a FWKS News Entra
Normativa · decreto legislativo · 7 ott 2026

Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 — Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689: poteri delle Autorità nazionali, sanzioni, formazione

Pubblicato in GU Serie generale n. 234 dell'8 ottobre 2026; attua la delega dell'art. 24 della legge 132/2025 (autorità nazionali AgID/ACN, sanzioni per le violazioni dell'AI Act, formazione). · Fonte: Normattiva — D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 (Normattiva / Gazzetta Ufficiale), letto il 27 ott 2026. Testo normativo: non protetto da diritto d'autore (art. 5 l. 633/1941).

Capo III — Intelligenza artificiale per i percorsi formativi, le professioni, il

Art. 38 — Formazione dei docenti e degli studenti in materia di intelligenza artificiale

1. La formazione in materia di intelligenza artificiale a favore del personale docente, in ingresso e in servizio, delle istituzioni scolastiche e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' erogata con i criteri e le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione e' volta, in particolare, a promuovere la conoscenza dei sistemi di intelligenza artificiale, delle tecniche per identificare e mitigare i rischi e le distorsioni, al fine di favorirne un uso consapevole, responsabile ed etico, in una dimensione antropocentrica.

2. I contenuti della formazione di cui al comma 1 sono orientati a:

a) sviluppare competenze digitali avanzate con particolare attenzione alla valutazione critica delle informazioni digitali, alla sicurezza, alla tutela della privacy e dell'identita' digitale, all'interoperabilita' dei dati e all'adozione di pratiche digitali sostenibili, in coerenza con il quadro europeo delle competenze digitali;

b) favorire la progettazione di attivita' didattiche innovative, anche mediante l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi di insegnamento e apprendimento, nonche' di sistemi di valutazione di competenze multiple e interconnesse e di certificazione.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' definiti gli

interventi finalizzati a:

a) promuovere l'alfabetizzazione digitale e lo sviluppo di competenze trasversali connesse all'intelligenza artificiale negli studenti, inclusa la comprensione dei principi di funzionamento, delle potenzialita' e dei limiti dei sistemi algoritmici;

b) favorire un uso etico, responsabile, trasparente e critico delle tecnologie di intelligenza artificiale da parte degli studenti, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della protezione dei dati personali e dei principi di equita' e non discriminazione;

c) sviluppare negli studenti capacita' di analisi critica delle informazioni generate o elaborate mediante sistemi di intelligenza artificiale, contrastando fenomeni di disinformazione, manipolazione e dipendenza tecnologica;

d) ridurre il divario digitale e garantire pari opportunita' di accesso alle competenze emergenti per studenti, con particolare attenzione ai soggetti in condizioni di svantaggio socioeconomico o con bisogni educativi speciali.

4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 166 del 9 agosto 2025.

5. Nell'adozione e nella gestione delle piattaforme di intelligenza artificiale resta ferma l'autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, riconosciuta alle istituzioni scolastiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

6. Gli Uffici scolastici regionali possono promuovere l'istituzione di un comitato tecnico-etico territoriale operante attraverso la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, con compiti di indirizzo e coordinamento pedagogico, di supporto alla sperimentazione didattica, nonche' di protezione dei dati, al fine di:

a) promuovere un monitoraggio sull'impiego dell'intelligenza artificiale nelle attivita' didattiche innovative rivolte a studenti e adulti;

b) assicurare la formazione continua del personale docente delle istituzioni scolastiche e dei CPIA in materia di utilizzo consapevole, responsabile ed etico dei sistemi di intelligenza artificiale favorendone la partecipazione effettiva;

c) promuovere l'adeguamento del Patto educativo di corresponsabilita' e del regolamento d'istituto al fine di includervi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel contesto scolastico, ispirato ai principi e ai contenuti delle linee guida e del modello di codice etico predisposti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e adattato al contesto scolastico e dei CPIA.

7. Per la partecipazione ai comitati tecnico-etico territoriali di cui al comma 6 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

8. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio della loro competenza legislativa in materia di

istruzione e formazione professionale e nell'organizzazione del relativo servizio, possono favorire l'ampliamento dell'offerta formativa finalizzato alla comprensione tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale, al loro utilizzo sicuro e consapevole e alla corretta interpretazione dei risultati degli stessi.

Link a questa unità: https://fwks.it/news/normativa/testi/dlgs-179-2026?u=art-38

⚠️ Attenzione — questi contenuti sono informazione redazionale generata automaticamente dai testi ufficiali citati, non un parere legale: per decisioni operative verifica i testi (sono qui, integrali) e consulta un professionista. Testi aggiornati al 27 ott 2026.

FWKS News

Segnala un link

Di cosa si tratta?

La redazione legge ogni segnalazione prima di pubblicarla. Nome ed email restano alla redazione e servono solo per risponderti.