Art. 43 — Formazione in materia di IA delle universita', degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM
1. Le universita', gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito «istituzioni AFAM», promuovono nell'ambito di accordi stipulati con pubbliche amministrazioni, imprese o enti senza scopo di lucro, il supporto di professori, ricercatori e tecnologi, in servizio presso le medesime istituzioni, alle attivita' di alfabetizzazione, formazione e divulgazione, finalizzate alla comprensione diffusa e consapevole del funzionamento, degli impieghi e dei limiti delle tecnologie di intelligenza artificiale.
2. Le attivita' di alfabetizzazione e formazione specificamente rivolte ai professionisti, al fine di incentivare un impiego sicuro, competente, etico e responsabile delle tecnologie di intelligenza artificiale, possono essere realizzate da ordini professionali o associazioni di categoria anche in convenzione con le universita', gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM.
3. Le attivita' di cui al presente articolo svolte da professori, ricercatori e tecnologi costituiscono elemento di valutazione della carriera scientifica e didattica.
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