Art. 13 — Poteri dell'Agenzia per l'Italia Digitale
1. Al fine di garantire l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, l'AgID, in qualita' di autorita' di notifica, dispone delle prerogative previste per l'esecuzione delle procedure di notifica e dei compiti di cui agli articoli 28, 30 e 36 del regolamento IA e puo' adottare disposizioni attuative del presente decreto e del regolamento IA, con riferimento alle proprie competenze.
2. L'AgID definisce e attua le procedure di valutazione, designazione e notifica degli organismi di valutazione della conformita'.
3. L'AgID, nell'ambito della procedura di notifica, assicura il monitoraggio continuo, con audit periodici e straordinari, sul mantenimento dei requisiti relativi agli organismi notificati e ai soggetti di cui all'articolo 33 del regolamento IA, nonche' sull'adempimento dei relativi obblighi. All'esito di tale attivita' di monitoraggio, nel caso in cui sussistano carenze o inadempimenti, l'AgID, previo contraddittorio con l'organismo notificato, avvia i procedimenti di limitazione, sospensione e revoca della designazione ai sensi dell'articolo 36, paragrafi 4, 6 e 7, del regolamento IA, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 per i controlli effettuati dall'AgID con riferimento al mantenimento da parte degli organismi notificati dei requisiti di cui all'articolo 31 del regolamento IA, sono a carico degli organismi medesimi. Si applica quanto previsto dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
5. L'AgID puo' avvalersi per la valutazione e il monitoraggio degli organismi di valutazione della conformita' dell'organismo nazionale di accreditamento, ai sensi e in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
6. L'AgID, nell'ambito delle competenze e dei compiti di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, collabora con le autorita' nazionali di vigilanza del mercato, con le altre autorita' settoriali di vigilanza del mercato competenti, con la Commissione europea e con le autorita' di notifica degli Stati membri, anche ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione europea.
Sezione IV
Sistema di vigilanza del mercato
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